Il valore dell’Ecolabel UE supera il perimetro della certificazione. Riguarda il modo in cui l’impresa governa ciò che dichiara al mercato e gestisce i rischi associati. Un claim ambientale combina dati tecnici, caratteristiche del prodotto, informazioni di filiera, valutazioni legali e contenuti commerciali. La sua attendibilità dipende dal coordinamento di funzioni che spesso seguono processi distinti.
In questo scenario, l’Ecolabel UE può diventare un presidio di conformità e gestione del rischio integrato negli assetti di governance aziendali.
Nuovo quadro normativo per le dichiarazioni ambientali
A partire dal 27 settembre 2026 si applicheranno le disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo. Il nuovo quadro normativo rafforza i divieti relativi alle asserzioni ambientali generiche, quelle prive di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al claim. Vieta anche le etichette di sostenibilità che non derivano da un sistema di certificazione o da un’autorità pubblica.
Il decreto riconosce tra le forme di “eccellenza riconosciuta” la conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 sull’Ecolabel UE, i marchi ecologici di Tipo I conformi alla EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti negli Stati membri, oltre alle migliori prestazioni previste da altre normative dell’Unione europea.
La certificazione offre una base documentale qualificata per comunicare le caratteristiche comprese nel suo perimetro. Se l’evidenza riguarda un componente, una linea o un processo, anche la dichiarazione deve conservare lo stesso perimetro.
Caratteristiche del marchio Ecolabel UE
Ecolabel UE è il marchio volontario di qualità ecologica dell’Unione europea. Viene assegnato a prodotti e servizi che rispettano criteri ambientali e prestazionali rigorosi, verificati da una parte terza indipendente.
I criteri considerano gli impatti principali lungo il ciclo di vita del prodotto: energia, acqua, emissioni, sostanze pericolose, durata, riparabilità, riciclabilità e imballaggi. La Commissione europea li aggiorna periodicamente per riflettere l’evoluzione tecnologica e di mercato.
Il sistema comprende 27 gruppi di prodotti e servizi, tra cui detergenti, carta, tessili, mobili, vernici, cosmetici, lubrificanti, strutture ricettive e servizi di pulizia. I criteri corrispondono indicativamente alle migliori prestazioni ambientali del 10-20% dei prodotti disponibili nello Spazio economico europeo al momento della loro adozione. Per un’impresa è fondamentale verificare in via preliminare sia l’appartenenza del prodotto a un gruppo coperto, sia la validità dei criteri.
Presidio di governance per i claim ambientali
Le comunicazioni ambientali spesso si fondano su informazioni corrette, ma raccolte in modo frammentato. La gestione del rischio richiede tanto la qualità del dato quanto un processo che ne governi fondamento, approvazione e aggiornamento.
Un assetto adeguato chiarisce chi produce le informazioni, chi le verifica, chi autorizza il messaggio e quando viene riesaminato. Assicura inoltre la tracciabilità delle evidenze e il loro aggiornamento quando cambiano formulazioni, fornitori, processi, criteri Ecolabel UE o norme.
La certificazione esprime il proprio valore quando contribuisce a definire responsabilità, controlli e criteri condivisi tra qualità, acquisti, produzione, sostenibilità, funzione legale e comunicazione. Il passaggio decisivo consiste nel governare i claim lungo tutto il loro ciclo di vita.
Vantaggi competitivi dell’Ecolabel UE
Nel 2025 risultavano in vigore in Italia 585 licenze Ecolabel UE, associate a 19.218 prodotti e servizi, distribuiti in 18 gruppi attivi, con una crescita delle licenze dell’8,7% rispetto al 2024. Questi dati segnalano un interesse crescente verso uno strumento che rafforza la solidità delle comunicazioni, la riconoscibilità nel mercato europeo e la disponibilità di informazioni tecniche strutturate per clienti, reporting e decisioni interne.
Ecolabel UE offre anche opportunità concrete negli appalti pubblici, essendo incluso nell’Allegato II.13 del decreto legislativo n. 36/2023. L’articolo 106, comma 8, consente una riduzione fino al 20% della garanzia provvisoria, cumulabile con altre, quando i documenti di gara individuano il marchio.
Processo di certificazione Ecolabel UE
Il percorso parte dall’analisi della decisione europea e del manuale utente relativi al gruppo di prodotto. Prosegue con una gap analysis, la raccolta delle dichiarazioni dei fornitori, i rapporti di prova, i documenti di tracciabilità e gli eventuali adeguamenti di formulazioni o processi. Su queste basi viene costruito il dossier.
In Italia, la domanda di concessione della licenza d’uso è presentata all’Organismo Competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, con il supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA. La domanda viene trasmessa via PEC al protocollo ISPRA ed è accompagnata dalla preregistrazione nel catalogo ECAT.
Informazioni di filiera incomplete o prove incoerenti possono generare richieste integrative e allungare i tempi. È consigliabile assegnare fin dall’inizio un responsabile del progetto e definire ruoli, scadenze e costi, mantenendo un presidio unitario sul dossier. L’evoluzione richiesta alle imprese è chiara: passare dalla produzione dei claim alla loro effettiva governance.
Takeaways
- Ecolabel UE come strumento di governance, non solo certificazione: governa i claim ambientali e gestisce i rischi di conformità attraverso processi strutturati
- Nuova normativa dal 27 settembre 2026, vieta le dichiarazioni ambientali generiche senza eccellenza riconosciuta, aumentando il valore delle certificazioni qualificate
- Vantaggi competitivi concreti, maggiore credibilità sul mercato, accesso a informazioni strutturate per il reporting e opportunità negli appalti pubblici con riduzione della garanzia provvisoria fino al 20%
- Processo interno strutturato, il successo della certificazione dipende da responsabilità chiare, controlli condivisi e coordinamento tra qualità, acquisti, produzione, sostenibilità, funzione legale e comunicazione
- Gestione del ciclo di vita dei claim, la vera sfida è governare i claim dall’origine all’aggiornamento, garantendo tracciabilità e coerenza quando cambiano formulazioni, fornitori o norme
Faqs
Cosa cambia dal 2026 per le dichiarazioni ambientali?
Dal 27 settembre 2026 entrano in vigore le disposizioni che recepiscono la direttiva (UE) 2024/825. La nuova normativa vieta le asserzioni ambientali generiche se non supportate da un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni. Le etichette di sostenibilità devono derivare da un sistema di certificazione o da un’autorità pubblica.
L’Ecolabel UE è obbligatorio per le aziende?
No, è un marchio volontario. Tuttavia fornisce una base solida per dimostrare l’eccellenza riconosciuta richiesta dalla nuova normativa per comunicare le prestazioni ambientali dei prodotti e servizi.
Quali prodotti possono ottenere l’Ecolabel UE?
Il sistema copre 27 gruppi di prodotti e servizi: detergenti, carta, prodotti tessili, mobili, cosmetici, strutture ricettive e servizi di pulizia. I criteri rappresentano il 10-20% dei prodotti con le migliori performance ambientali sul mercato europeo.
Quali vantaggi offre l’Ecolabel UE negli appalti pubblici?
Il possesso del marchio Ecolabel UE può dare diritto a una riduzione fino al 20% della garanzia provvisoria nelle gare d’appalto. Questo vantaggio, previsto dal decreto legislativo n. 36/2023, è cumulabile con altre riduzioni quando i documenti di gara individuano il marchio.
Come si ottiene la certificazione Ecolabel UE in Italia?
La domanda di concessione della licenza d’uso è presentata all’Organismo Competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, con supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA. Il percorso include gap analysis, raccolta dichiarazioni fornitori, rapporti di prova e costruzione del dossier tecnico.