Il mercato degli appalti pubblici sposta il confronto tra operatori dal solo prezzo alla capacità di dimostrare prestazioni ambientali affidabili lungo il ciclo di vita di prodotti, servizi e lavori. In questo quadro, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) incidono sulla conformità dell’offerta e, a seconda del criterio applicabile, sulle condizioni di esecuzione e sulla valutazione tecnica nelle gare relative alle categorie interessate.
Per le imprese, non si tratta soltanto di adeguare l’offerta a una prescrizione tecnica, ma di organizzare processi, dati e responsabilità in modo verificabile. La conformità diventa così un fattore di competitività, gestione del rischio e continuità commerciale.
Cos’è un criterio ambientale minimo
I criteri ambientali minimi sono requisiti ambientali definiti per le diverse fasi del processo di acquisto pubblico, finalizzati a individuare soluzioni progettuali, prodotti e servizi migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenendo conto della disponibilità di mercato. Possono riguardare, per esempio, composizione e provenienza dei materiali, consumi energetici, durata, riparabilità, emissioni, gestione dei rifiuti o fine vita.
Sono definiti “minimi” perché individuano una soglia applicabile e compatibile con l’offerta disponibile sul mercato, non perché abbiano un valore marginale. A ogni criterio sono associati mezzi di prova che consentono all’impresa di dimostrare la conformità in modo verificabile.

Dal Green Public Procurement ai requisiti CAM applicati nelle gare
I CAM sono definiti nell’ambito del Green Public Procurement e adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per specifiche categorie di appalti e concessioni.
L’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM applicabili. L’obbligo riguarda anche gli affidamenti sotto soglia, nel rispetto dell’ambito di applicazione e delle eventuali differenziazioni previste dal relativo decreto CAM. La disposizione richiede inoltre di tenere in considerazione i criteri premianti nella costruzione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Prima di predisporre un’offerta occorre individuare il decreto nell’elenco aggiornato dei CAM vigenti e verificarne l’ambito oggettivo. Ogni richiesta della lex specialis va ricondotta al criterio corrispondente e alla specifica categoria oggetto dell’affidamento. Poiché i decreti sono aggiornati periodicamente, non è sufficiente riutilizzare i documenti di gare precedenti.
Il limite di un adeguamento affrontato solo a ridosso della gara
Molte imprese analizzano i CAM quando il bando è già pubblicato, avviando una raccolta accelerata di schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori e certificazioni. Emergono così informazioni frammentate, responsabilità non definite e mezzi di prova non aggiornati, con ritardi, costi interni, rinuncia ai punteggi premianti e difficoltà nel formulare un’offerta robusta.
La criticità può dipendere non dall’assenza di prestazioni ambientali adeguate, ma dall’incapacità di dimostrarle secondo le modalità previste dagli atti di gara. Prepararsi richiede un sistema integrato tra ufficio gare, area tecnica, acquisti, qualità e supply chain.
Dai requisiti ambientali CAM a un sistema documentale verificabile
La struttura dei CAM distingue, secondo il settore, criteri di selezione dei candidati, specifiche tecniche, criteri premianti e clausole contrattuali. Il percorso operativo può essere organizzato in quattro passaggi:
- Mappatura dei requisiti, distinguendo requisiti minimi, elementi premianti e obblighi di esecuzione.
- Gap analysis, confrontando quanto richiesto con prodotti, procedure, dati disponibili e capacità dei fornitori.
- Dossier delle evidenze, raccogliendo rapporti di prova, etichette, certificazioni, schede tecniche e dichiarazioni previste.
- Controllo dell’esecuzione, definendo responsabilità, scadenze e verifiche necessarie a mantenere gli impegni assunti.
La conformità non deriva da una certificazione CAM unica, ma va dimostrata criterio per criterio attraverso le evidenze indicate nel decreto e nella gara.
Una matrice di conformità consente di collegare ogni prescrizione al documento probatorio, al responsabile interno e al momento della verifica. Questa organizzazione permette anche di individuare i criteri premianti sui quali investire, trasformando il miglioramento delle prestazioni ambientali in un potenziale punteggio tecnico e spostando il confronto dal solo prezzo alla qualità dell’offerta.
L’evoluzione dei CAM tra il 2025 e il 2026
Il quadro tecnico è in costante aggiornamento. Il D.M. 24 novembre 2025, efficace dal 2 febbraio 2026, ha aggiornato i CAM edilizia. Il nuovo ambito comprende i servizi di progettazione e direzione lavori, i servizi di manutenzione e l’esecuzione di lavori relativi a interventi edilizi e opere di ingegneria civile, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.
Il decreto direttoriale MASE n. 13 del 12 febbraio 2026 ha inoltre programmato l’aggiornamento di diverse categorie e la definizione di nuovi CAM. Monitorare questa evoluzione consente di anticipare la domanda pubblica e orientare investimenti, sistemi di gestione e qualificazione dei fornitori.
Nel corso del 2026 il quadro si è ulteriormente aggiornato con l’adozione dei nuovi CAM ICT, approvati con D.M. 11 marzo 2026 per il noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati, in vigore dal 24 maggio 2026.
Il valore dei CAM oltre la singola procedura di affidamento
Adottare un presidio strutturato consente di ridurre il rischio di non conformità documentale, contestazioni e costi correttivi durante l’esecuzione. Gli effetti possono estendersi anche a subappaltatori, produttori e fornitori quando la conformità ai criteri applicabili richiede dati, dichiarazioni o altri mezzi di prova provenienti dalla filiera.
Le informazioni raccolte possono essere riutilizzate nelle qualifiche fornitori, nei sistemi di gestione, nel reporting ESG e nelle richieste di clienti B2B e finanziatori. L’investimento non produce valore soltanto nella singola gara, ma rafforza capacità commerciale, controllo operativo e resilienza della supply chain.
Il ruolo di IPLUS nella gestione integrata dei Criteri Ambientali Minimi
In IPLUS affianchiamo le imprese nell’individuazione dei CAM applicabili, nella valutazione della conformità e nella costruzione di un sistema documentale coerente con le gare.
Il nostro approccio integra assessment, gap analysis, responsabilità interne, coinvolgimento della supply chain e organizzazione dei mezzi di prova. L’obiettivo è evitare che ogni affidamento venga gestito come un progetto isolato, trasformando un obbligo tecnico in una leva strategica, concreta e misurabile. Ne parlo qui: Sostenibilità.
Dalla conformità alla creazione di valore nel medio-lungo periodo
Gestire i CAM con metodo significa migliorare la qualità delle offerte, ridurre i rischi esecutivi e disporre di informazioni ambientali robuste per clienti, finanziatori e stakeholder.
L’Assessment ESG gratuito di IPLUS rappresenta il primo passo per valutare la preparazione dell’impresa e definire le priorità di intervento. Lo strumento restituisce un report personalizzato utile a orientare le decisioni successive.

Takeaways
- I Criteri Ambientali Minimi richiedono alle imprese di organizzare processi e dati in modo verificabile, andando oltre il semplice adeguamento tecnico dell’offerta.
- La criticità spesso dipende non dall’assenza di prestazioni ambientali, ma dall’incapacità di dimostrarle secondo le modalità previste dalla gara.
- Un approccio strutturato alla conformità CAM, basato su mappatura, gap analysis e un sistema documentale, trasforma un obbligo in un fattore di competitività.
- L’investimento nella gestione dei CAM rafforza capacità commerciale, controllo operativo e resilienza della supply chain, producendo valore oltre la singola gara.
- Il quadro normativo è in costante evoluzione, come dimostrano gli aggiornamenti dei CAM edilizia e ICT nel 2026, quindi monitorarlo consente di anticipare la domanda pubblica.
Faqs
Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi?
Sono requisiti ambientali definiti per le diverse fasi del processo di acquisto pubblico, finalizzati a individuare soluzioni progettuali, prodotti e servizi migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenendo conto della disponibilità di mercato. Possono riguardare composizione e provenienza dei materiali, consumi energetici, durata, riparabilità, emissioni, gestione dei rifiuti o fine vita.
Perché i CAM si chiamano “minimi” se sono così rilevanti?
Sono definiti “minimi” perché individuano una soglia applicabile e compatibile con l’offerta disponibile sul mercato, non perché abbiano un valore marginale. A ogni criterio sono associati mezzi di prova che consentono all’impresa di dimostrare la conformità in modo verificabile.
I Criteri Ambientali Minimi si applicano anche agli appalti sotto soglia?
Sì, l’obbligo riguarda anche gli affidamenti sotto soglia, nel rispetto dell’ambito di applicazione e delle eventuali differenziazioni previste dal relativo decreto CAM.
Perché molte imprese trovano difficoltà con i CAM in fase di gara?
Molte imprese analizzano i CAM solo quando il bando è già pubblicato, avviando una raccolta accelerata di schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori e certificazioni. Questo genera informazioni frammentate, responsabilità non definite e mezzi di prova non aggiornati, con ritardi, costi interni e rinuncia ai punteggi premianti. La criticità può dipendere dall’incapacità di dimostrare le prestazioni secondo le modalità previste dagli atti di gara, più che dalla loro assenza.
Come si costruisce un sistema documentale per la conformità ai CAM?
Il percorso può essere organizzato in quattro passaggi: mappatura dei requisiti, gap analysis rispetto a prodotti e fornitori disponibili, raccolta di un dossier delle evidenze e controllo dell’esecuzione con responsabilità e scadenze definite. Una matrice di conformità permette di collegare ogni prescrizione al documento probatorio, al responsabile interno e al momento della verifica.
Quali sono gli ultimi aggiornamenti ai CAM nel 2026?
Il D.M. 24 novembre 2025, efficace dal 2 febbraio 2026, ha aggiornato i CAM edilizia, estendendo l’ambito a servizi di progettazione, direzione lavori, manutenzione ed esecuzione di interventi edilizi e di ingegneria civile. Nel corso del 2026 sono stati inoltre approvati i nuovi CAM ICT con D.M. 11 marzo 2026, in vigore dal 24 maggio 2026, per il noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati.