Nel lavoro di dottore commercialista e responsabile Governance di IPLUS parto da un punto preciso: il valore dell’Ecolabel UE supera il perimetro della certificazione. Riguarda il modo in cui l’impresa governa i claim ambientali che dichiara al mercato.
Un claim ambientale combina dati tecnici, caratteristiche del prodotto, informazioni di filiera, valutazioni legali e contenuti commerciali. La sua attendibilità dipende dal coordinamento di funzioni che spesso seguono processi distinti. L’Ecolabel può quindi diventare un presidio di conformità e gestione del rischio integrato negli assetti di governance.
Il nuovo quadro normativo per le dichiarazioni ambientali
Dal 27 settembre 2026 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo.
Il nuovo quadro rafforza i divieti relativi alle asserzioni ambientali generiche prive di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al claim, e alle etichette di sostenibilità che non derivano da un sistema di certificazione o da un’autorità pubblica.
Il decreto riconosce tra le forme di “eccellenza riconosciuta” la conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 sull’Ecolabel UE, i marchi ecologici di Tipo I conformi alla EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti negli Stati membri, oltre alle migliori prestazioni previste da altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea.
La certificazione offre quindi una base documentale qualificata per comunicare le caratteristiche comprese nel suo perimetro. Se l’evidenza riguarda un componente, una linea o un processo, anche la dichiarazione deve conservare lo stesso perimetro.

Cos’è Ecolabel UE
Ecolabel UE è il marchio volontario di qualità ecologica dell’Unione europea, assegnato a prodotti e servizi che rispettano criteri ambientali e prestazionali verificati da una parte terza indipendente.
I criteri considerano gli impatti principali lungo il ciclo di vita e possono riguardare energia, acqua, emissioni, sostanze pericolose, durata, riparabilità, riciclabilità e imballaggi. La Commissione europea li aggiorna periodicamente.
Il sistema comprende 27 gruppi di prodotti e servizi, tra cui detergenti, carta, tessili, mobili, vernici e rivestimenti, cosmetici, lubrificanti, strutture ricettive e servizi di pulizia. I criteri corrispondono indicativamente alle migliori prestazioni ambientali del 10-20% dei prodotti disponibili nello Spazio economico europeo al momento della loro adozione.
All’impresa conviene verificare in via preliminare sia l’appartenenza del prodotto a un gruppo coperto, sia la validità dei criteri.
Dalla produzione dei claim ambientali alla loro governance
Mi capita spesso di vedere comunicazioni ambientali fondate su informazioni corrette, ma raccolte in modo frammentato. La gestione del rischio richiede tanto la qualità del dato quanto un processo che ne governi fondamento, approvazione e aggiornamento.
Un assetto adeguato chiarisce chi produce le informazioni, chi le verifica, chi autorizza il messaggio e quando viene riesaminato. Assicura inoltre la tracciabilità delle evidenze e il loro aggiornamento quando cambiano formulazioni, fornitori, processi, criteri Ecolabel o norme applicabili.
In questa prospettiva, la certificazione esprime il proprio valore quando contribuisce a definire responsabilità, controlli e criteri condivisi tra qualità, acquisti, produzione, sostenibilità, funzione legale e comunicazione. Il passaggio decisivo consiste nel governare i claim lungo tutto il loro ciclo di vita.
I vantaggi dell’Ecolabel per l’impresa
Nel 2025 risultavano in vigore in Italia 585 licenze Ecolabel UE, associate a 19.218 prodotti e servizi, distribuiti in 18 gruppi attivi, con una crescita delle licenze dell’8,7% rispetto al 2024.
Questi dati segnalano un interesse crescente verso uno strumento che rafforza la solidità delle comunicazioni ambientali, la riconoscibilità nel mercato europeo e la disponibilità di informazioni tecniche strutturate per clienti, reporting e decisioni interne. Il percorso può anche favorire interventi su sostanze, materiali, consumi, durabilità e riciclabilità.
Ecolabel UE offre opportunità negli appalti pubblici ed è incluso nell’Allegato II.13 del decreto legislativo n. 36/2023. L’articolo 106, comma 8, consente una riduzione fino al 20% della garanzia provvisoria, cumulabile con le altre previste, quando i documenti iniziali di gara individuano il marchio e stabiliscono l’importo applicabile. Conviene verificare il beneficio in ogni procedura.
Come si governa il percorso di certificazione Ecolabel UE
Il percorso parte dall’analisi della decisione europea e del manuale utente relativi al gruppo di prodotto. Prosegue con la gap analysis, le dichiarazioni dei fornitori, i rapporti di prova, i documenti di tracciabilità e gli eventuali adeguamenti di formulazioni, processi o imballaggi. Su queste basi viene costruito il dossier.
In Italia, la domanda di concessione della licenza d’uso è presentata all’Organismo Competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, con il supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA. La domanda viene trasmessa via PEC al protocollo ISPRA ed è accompagnata dalla preregistrazione nel catalogo ECAT.
Informazioni di filiera incomplete o prove incoerenti generano richieste integrative e incidono sui tempi. Consiglio quindi di assegnare fin dall’inizio un responsabile del progetto e definire ruoli, scadenze, costi e dipendenze dai fornitori, mantenendo un presidio unitario sul dossier e sulla comunicazione.
Il ruolo di IPLUS nella governance dei claim ambientali
Con il team IPLUS affianco le imprese nella valutazione di fattibilità dell’Ecolabel UE, collegando requisiti tecnici, supply chain, sistemi di controllo interno e comunicazione commerciale. L’assessment iniziale, la gap analysis e una roadmap con priorità, responsabilità e KPI permettono di inserire la certificazione in un processo robusto, verificabile e replicabile, coerente con il piano industriale.
L’evoluzione richiesta alle imprese è chiara: passare dalla produzione dei claim alla loro effettiva governance.
L’Assessment ESG gratuito di IPLUS richiede circa dieci minuti e restituisce un report personalizzato sui rischi di conformità e sulle opportunità di miglioramento. La valutazione è disponibile su i-plus.it/assessment-esg.
Takeaways
- I claim ambientali combinano dati tecnici, informazioni di filiera, valutazioni legali e contenuti commerciali, e richiedono il coordinamento di funzioni diverse
- Dal 27 settembre 2026 si applica il decreto legislativo n. 30/2026, che rafforza i divieti sulle asserzioni ambientali generiche prive di un’eccellenza riconosciuta
- La conformità all’Ecolabel UE rientra tra le forme di eccellenza riconosciuta dal decreto, insieme ai marchi di Tipo I conformi alla EN ISO 14024
- Nel 2025 risultavano in vigore in Italia 585 licenze Ecolabel UE, con una crescita dell’8,7% rispetto al 2024
- Governare i claim ambientali lungo il ciclo di vita significa definire chi produce le informazioni, chi le verifica, chi autorizza il messaggio e quando viene riesaminato
- L’Ecolabel UE consente negli appalti pubblici una riduzione fino al 20% della garanzia provvisoria, quando i documenti di gara individuano il marchio
Faqs
Cosa cambia per i claim ambientali dal 27 settembre 2026?
Dal 27 settembre 2026 si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 30/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo. Il nuovo quadro rafforza i divieti sulle asserzioni ambientali generiche prive di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al claim, e sulle etichette di sostenibilità non derivate da un sistema di certificazione o da un’autorità pubblica.
Cos’è l’Ecolabel UE?
Ecolabel UE è il marchio volontario di qualità ecologica dell’Unione europea, assegnato a prodotti e servizi che rispettano criteri ambientali e prestazionali verificati da una parte terza indipendente. Il sistema comprende 27 gruppi di prodotti e servizi, tra cui detergenti, carta, tessili, mobili, cosmetici e strutture ricettive.
L’Ecolabel UE può essere considerato una forma di eccellenza riconosciuta per i claim ambientali?
Sì, il decreto legislativo n. 30/2026 riconosce tra le forme di eccellenza riconosciuta la conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 sull’Ecolabel UE, insieme ai marchi ecologici di Tipo I conformi alla EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti negli Stati membri.
Come si presenta la domanda di licenza Ecolabel UE in Italia?
La domanda di concessione della licenza d’uso si presenta all’Organismo Competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, con il supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA. Viene trasmessa via PEC al protocollo ISPRA ed è accompagnata dalla preregistrazione nel catalogo ECAT.
Quali vantaggi offre l’Ecolabel UE negli appalti pubblici?
L’Ecolabel UE è incluso nell’Allegato II.13 del decreto legislativo n. 36/2023. L’articolo 106, comma 8, consente una riduzione fino al 20% della garanzia provvisoria, cumulabile con le altre previste, quando i documenti iniziali di gara individuano il marchio e stabiliscono l’importo applicabile.