C’è una data che molte aziende italiane hanno già cerchiato sul calendario: 30 dicembre 2026. È il giorno in cui entreranno in applicazione i principali obblighi dell’EUDR, il Regolamento europeo contro la deforestazione importata.
Il rinvio rispetto alle scadenze iniziali ha concesso più tempo alle imprese. Ma sarebbe un errore leggerlo come un semplice “se ne riparla più avanti”. Perché l’EUDR non richiede un adempimento dell’ultimo minuto: chiede alle aziende di conoscere, documentare e rendere tracciabile la propria catena di fornitura.
E questo, soprattutto per chi lavora con filiere articolate, non si improvvisa.
Cosa cambia in concreto con l’EUDR
Il Regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce che alcune materie prime e i prodotti che ne derivano potranno essere immessi sul mercato europeo, messi a disposizione o esportati solo se rispettano tre condizioni:
- non devono provenire da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020;
- non devono essere collegati al degrado forestale;
- devono essere stati prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine.
In altre parole, non basterà più acquistare da un fornitore abituale o dichiarare genericamente che un prodotto è “sostenibile”. Le imprese dovranno poter dimostrare l’origine e la conformità delle merci interessate.
Le nuove scadenze oggi previste sono:
- 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese;
- 30 giugno 2027 per la maggior parte di micro e piccole imprese.
Attenzione però: per le micro e piccole imprese del settore legno la data di applicazione resta il 30 dicembre 2026, mentre per le altre micro e piccole imprese si applica il termine del 30 giugno 2027.
Quali prodotti sono coinvolti
L’EUDR riguarda sette commodity considerate ad alto impatto sul rischio deforestazione: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno.
Ma il perimetro non si ferma alle materie prime. La norma include anche numerosi prodotti derivati, indicati nell’Allegato I del Regolamento: tra questi, ad esempio, cioccolato, cuoio, pneumatici, mobili e articoli in legno. Va però considerato che la Commissione ha pubblicato una bozza di atto delegato per aggiornare il product scope: tra le proposte figurano l’inclusione del caffè solubile e di alcuni derivati dell’olio di palma, l’esclusione di prodotti in pelle e dei pneumatici ricostruiti, oltre a esenzioni per campioni, alcuni materiali di imballaggio, prodotti usati o second-hand e rifiuti. Finché tali modifiche non saranno adottate, resta fermo il perimetro vigente.
Per le aziende, il primo passaggio è quindi molto concreto: verificare se i prodotti acquistati, importati, trasformati o venduti rientrano nei codici doganali interessati.
È una valutazione tecnica, ma fondamentale. Perché da lì dipende tutto il resto: obblighi, documentazione richiesta, procedure interne da costruire. Le FAQ aggiornate chiariscono inoltre che non esistono soglie minime di quantità o valore e che gli imballaggi usati esclusivamente per supportare, proteggere o trasportare un altro prodotto restano in linea generale fuori scope, salvo siano commercializzati come prodotti in sé.
Chi deve fare cosa
L’EUDR distingue diversi soggetti lungo la filiera.
Gli operatori a monte — cioè chi immette per la prima volta sul mercato UE un prodotto rilevante o lo esporta — hanno l’obbligo principale. Prima della commercializzazione devono svolgere la due diligence e presentare una Due Diligence Statement, la cosiddetta DDS, nel sistema informativo europeo.
La due diligence prevede tre fasi:
- raccolta delle informazioni, inclusi origine del prodotto, dati sul fornitore, paese di produzione e geolocalizzazione dei terreni;
- valutazione del rischio di non conformità;
- eventuale mitigazione del rischio, attraverso controlli aggiuntivi, approfondimenti o verifiche documentali.
Solo se il rischio risulta nullo o trascurabile, il prodotto può essere commercializzato o esportato.
Per i micro e piccoli operatori primari stabiliti in Paesi classificati a basso rischio è previsto un regime molto semplificato, con simplified declaration al posto della DDS ordinaria e, in alcuni casi, con possibilità di utilizzare anche dati già disponibili nei sistemi nazionali.
Gli operatori a valle e i trader, invece, dopo le ultime modifiche normative, non devono più presentare una propria DDS né ricostruire da zero l’intero processo di due diligence. Restano però obblighi tutt’altro che marginali: devono raccogliere e conservare le informazioni sui partner commerciali diretti e, quando ricevuti dal fornitore a monte, i reference number o declaration identifier associati ai prodotti, oltre a segnalare eventuali dubbi o criticità sulla conformità dei prodotti.
Il vero nodo: la qualità dei dati
Il punto più delicato dell’EUDR non sarà compilare una dichiarazione online. Sarà ottenere informazioni complete, affidabili e verificabili lungo la catena di fornitura.
Molte imprese italiane acquistano da filiere internazionali complesse, con più intermediari e passaggi documentali non sempre strutturati. In questo scenario, recuperare geolocalizzazioni precise, prove di legalità e dati coerenti potrebbe richiedere mesi, non settimane.
Per questo l’EUDR è prima di tutto una sfida organizzativa. Coinvolge:
- ufficio acquisti;
- supply chain;
- qualità;
- legale e compliance;
- sistemi informativi;
- rapporti contrattuali con i fornitori.
Chi rimanda rischia di arrivare vicino alla scadenza e scoprire che alcuni partner non sono pronti, che i dati non sono disponibili o che i processi interni non consentono di gestire correttamente gli obblighi.
Da dove partire, in pratica
Per affrontare l’EUDR senza subirlo, le aziende possono muoversi già ora sui seguenti fronti.
1. Mappare prodotti e forniture: serve capire quali merci ricadono nel Regolamento e quale ruolo assume l’impresa nella filiera.
2. Valutare il livello di preparazione dei fornitori: hanno già dati di geolocalizzazione? Sono in grado di fornire documentazione adeguata? Hanno procedure allineate alla norma?
3. Definire responsabilità interne chiare: chi raccoglie i dati? Chi li verifica? Chi gestisce eventuali criticità? L’EUDR non può restare “un tema dell’ufficio qualità” se poi coinvolge l’intero processo di acquisto.
4. Adeguare procedure, contratti e richieste documentali: i fornitori dovranno essere messi nelle condizioni di sapere con precisione quali informazioni saranno richieste e con quali standard.
5. Fare una prova generale prima della scadenza: simulare il processo di raccolta dati, valutazione del rischio e gestione documentale permette di intercettare i problemi quando c’è ancora margine per correggerli.
Prepararsi ora significa decidere meglio
L’EUDR non è una formalità da archiviare, ma una trasformazione concreta del modo in cui le imprese governano la propria supply chain. Chi si muove in anticipo potrà affrontarla con metodo, ridurre il rischio di interruzioni operative e rafforzare la qualità dei rapporti con clienti e fornitori.
Chi aspetta, invece, rischia di arrivare alla scadenza con una domanda molto più scomoda: posso continuare a vendere questo prodotto, oppure no?
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