Dal 27 settembre 2026 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo. Il nuovo quadro sui green claims rafforza i divieti relativi alle asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non è in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’asserzione, e alle etichette di sostenibilità che non derivano da un sistema di certificazione né da un’autorità pubblica.
Per le imprese, comunicare le prestazioni ambientali richiederà maggiore coerenza tra messaggi commerciali, perimetro del claim ed evidenze disponibili.
Green claims: cosa riconosce il decreto come eccellenza ambientale
Il decreto riconosce come “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” la conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 sull’Ecolabel UE, ai sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica di Tipo I conformi alla EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti negli Stati membri, nonché alle migliori prestazioni ambientali previste da altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea.
Non si tratta di un’autorizzazione a utilizzare qualsiasi affermazione ambientale, ma di una base documentale per comunicare le caratteristiche comprese nella certificazione. Un claim riferito all’intero prodotto o all’azienda rimane scorretto quando le prove riguardano soltanto un componente, una linea o un processo.

Ecolabel UE: Cos’è e quali prodotti possono ottenerlo
Ecolabel UE è il marchio volontario di qualità ecologica dell’Unione europea, assegnato a prodotti e servizi che rispettano criteri ambientali e prestazionali verificati da una parte terza indipendente.
I criteri considerano gli impatti principali lungo il ciclo di vita e possono riguardare energia, acqua, emissioni, sostanze pericolose, durata, riparabilità, riciclabilità e imballaggi. La Commissione europea li aggiorna periodicamente per mantenerli coerenti con l’evoluzione tecnologica e di mercato.
Il sistema comprende 27 gruppi di prodotti e servizi, tra cui detergenti, carta, tessili, mobili, vernici e rivestimenti, cosmetici, lubrificanti, strutture ricettive e servizi di pulizia. I criteri corrispondono indicativamente alle migliori prestazioni ambientali del 10-20% dei prodotti disponibili nello spazio economico europeo al momento della loro adozione. Prima di investire, l’impresa deve verificare che il prodotto rientri in un gruppo coperto e che i criteri siano ancora validi.
Le verifiche sui green claims da avviare prima del 27 settembre 2026
L’adeguamento non riguarda soltanto packaging e pubblicità, ma il sistema con cui l’impresa approva e aggiorna le comunicazioni commerciali. Una prima verifica dovrebbe coinvolgere marketing, qualità, ufficio legale, acquisti e responsabili di prodotto. Le azioni prioritarie sono:
- censire claim, simboli e loghi presenti su confezioni, cataloghi, siti, e-commerce e schede tecniche;
- individuare le affermazioni generiche, quelle riferite all’intero prodotto e quelle fondate su caratteristiche obbligatorie;
- collegare ogni claim a dati, prove, certificazioni, responsabili interni e date di aggiornamento;
- eliminare o riformulare le dichiarazioni non dimostrabili e verificare la legittimità delle etichette utilizzate;
- valutare l’Ecolabel UE per i prodotti ammissibili con maggiore peso commerciale o rilevanza nelle gare.
Partire da un prodotto pilota consente di verificare costi, disponibilità dei dati e capacità dei fornitori prima di estendere il percorso. La scelta dovrebbe considerare fatturato, richieste dei clienti, presenza nei capitolati e distanza dai criteri Ecolabel. In questo modo, la certificazione viene integrata nella strategia di prodotto e non trattata come un’iniziativa isolata di comunicazione.
I vantaggi economici e gestionali dell’Ecolabel UE per le imprese
Nel 2025 risultavano in vigore in Italia 585 licenze Ecolabel UE, associate a 19.218 prodotti e servizi, distribuiti in 18 gruppi attivi, con una crescita delle licenze dell’8,7% rispetto al 2024. Il dato evidenzia una diffusione crescente del marchio nel mercato nazionale.
I principali benefici riguardano:
- maggiore solidità delle comunicazioni ambientali relative alle caratteristiche coperte dal marchio, fermo restando il rispetto delle regole applicabili ai claim;
- riconoscibilità nel mercato europeo e nelle filiere che richiedono verifiche indipendenti;
- dati tecnici più strutturati per clienti, reporting e valutazioni interne;
- miglioramento dei processi attraverso interventi su sostanze, materiali, consumi, durabilità e riciclabilità;
- opportunità aggiuntive negli appalti che valorizzano certificazioni ambientali.
Ecolabel UE è incluso nell’Allegato II.13 del decreto legislativo n. 36/2023 tra i marchi rilevanti per la riduzione della garanzia provvisoria. L’articolo 106, comma 8, consente una riduzione fino al 20%, cumulabile con le altre previste, soltanto quando i documenti iniziali di gara individuano il marchio e stabiliscono l’importo applicabile. Il beneficio deve quindi essere verificato in ogni procedura e non può essere considerato automatico.
Dal controllo dei requisiti alla presentazione della domanda
Il percorso inizia con l’analisi della decisione europea e del manuale utente relativi al gruppo di prodotto. Prosegue con una gap analysis, la raccolta di dichiarazioni dei fornitori, rapporti di prova e documenti di tracciabilità, oltre agli eventuali adeguamenti di formulazioni, processi o imballaggi. Solo dopo questa verifica è possibile costruire un dossier coerente e completo.
In Italia, la domanda di concessione della licenza d’uso del marchio è presentata all’Organismo Competente italiano, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA.
La domanda è trasmessa via PEC al protocollo ISPRA e deve essere accompagnata dalla pre registrazione nel catalogo ECAT, secondo la procedura ufficiale.
Documentazione incompleta, prove incoerenti o informazioni di filiera mancanti possono determinare richieste integrative e allungare l’istruttoria. Definire responsabilità, tempi, costi e dipendenze dai fornitori consente di gestire il percorso con maggiore efficienza.
Il ruolo di IPLUS nella costruzione di un percorso coerente
In IPLUS affianchiamo le imprese nella valutazione di fattibilità dell’Ecolabel UE, partendo dal portafoglio prodotti, dai mercati serviti e dalle evidenze disponibili.
Il nostro approccio collega requisiti tecnici, supply chain e comunicazione commerciale attraverso un assessment iniziale, una gap analysis e una roadmap con priorità, responsabilità e KPI. L’obiettivo è trasformare la certificazione in un processo verificabile e replicabile, coerente con il piano industriale.
L’Ecolabel UE non rappresenta soltanto un marchio da apporre sul prodotto, ma uno strumento per governarne prestazioni, dati e comunicazione nel medio-lungo periodo.
L’Assessment ESG gratuito di IPLUS richiede circa dieci minuti e restituisce un report personalizzato sui rischi di conformità e sulle opportunità di miglioramento. La valutazione è disponibile su i-plus.it/assessment-esg.

Takeaways
- I green claims generici senza prove di eccellenza ambientale saranno vietati dal 27 settembre 2026, data di applicazione del decreto legislativo n. 30/2026
- Le etichette di sostenibilità non derivanti da certificazione o autorità pubblica rientrano tra le pratiche vietate dal nuovo quadro normativo
- L’eccellenza ambientale riconosciuta coincide con la conformità a Ecolabel UE, ai marchi di Tipo I conformi alla EN ISO 14024 o ad altre disposizioni UE pertinenti
- Un claim riferito all’intero prodotto resta scorretto se le prove disponibili riguardano solo un componente, una linea o un processo
- Ecolabel UE conta 585 licenze attive in Italia nel 2025, associate a 19.218 prodotti e servizi, con una crescita dell’8,7% rispetto al 2024
- Verificare claim, loghi ed etichette prima della scadenza richiede il coinvolgimento di marketing, qualità, ufficio legale, acquisti e responsabili di prodotto
Faqs
Da quando si applicano le nuove regole sui green claims?
Le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo.
Cosa vieta il nuovo quadro normativo sui green claims?
Il decreto rafforza i divieti relativi alle asserzioni ambientali generiche prive di prove di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’asserzione, e alle etichette di sostenibilità che non derivano da un sistema di certificazione né da un’autorità pubblica.
Cosa conta come eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali?
Il decreto riconosce come tale la conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 sull’Ecolabel UE, ai sistemi nazionali o regionali di marchi di qualità ecologica di Tipo I conformi alla EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti negli Stati membri, oltre alle migliori prestazioni ambientali previste da altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea.
Avere l’Ecolabel UE autorizza qualsiasi affermazione ambientale?
No, la certificazione fornisce una base documentale per comunicare le caratteristiche comprese nella certificazione, non un’autorizzazione a utilizzare qualsiasi affermazione ambientale. Un claim riferito all’intero prodotto o all’azienda resta scorretto quando le prove riguardano soltanto un componente, una linea o un processo.
Quanti prodotti in Italia hanno l’Ecolabel UE?
Nel 2025 risultavano in vigore in Italia 585 licenze Ecolabel UE, associate a 19.218 prodotti e servizi, distribuiti in 18 gruppi attivi, con una crescita delle licenze dell’8,7% rispetto al 2024.
A chi si presenta la domanda per l’Ecolabel UE in Italia?
La domanda di concessione della licenza d’uso del marchio si presenta all’Organismo Competente italiano, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico della Sezione Ecolabel di ISPRA. Va trasmessa via PEC al protocollo ISPRA, accompagnata dalla pre registrazione nel catalogo ECAT.