Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 sposta il tema dei green claim dentro il perimetro della governance aziendale. Il decreto, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, rafforza le regole su pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole, etichette di sostenibilità e informazioni relative a caratteristiche ambientali, sociali o etiche.
Le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 e chiedono alle imprese di collegare ogni messaggio pubblico a dati, evidenze e responsabilità chiaramente definite.
Questo passaggio merita una lettura manageriale. La comunicazione ESG entra nei sistemi di amministrazione, gestione e controllo, perché ogni affermazione diffusa sul mercato nasce da una decisione interna. Strutturare quel processo significa rafforzare conformità e credibilità dell’impresa.
Il rischio nasce prima della comunicazione
Nella mia esperienza con imprese strutturate e familiari, il green claim viene spesso affrontato come una questione di linguaggio. L’attenzione si concentra sulla formula da utilizzare, mentre la raccolta e la validazione delle evidenze restano affidate a passaggi informali tra marketing, ufficio tecnico e direzione.
Proprio questa frammentazione genera l’esposizione maggiore. Un’asserzione ambientale o sociale priva di dati verificabili può produrre conseguenze reputazionali, commerciali e legali.
Il rischio nasce a monte, nel momento in cui il messaggio viene autorizzato senza un metodo ordinato, una responsabilità formale e un archivio documentale coerente. Per questo conviene ricondurre i green claim agli adeguati assetti organizzativi e ai sistemi di controllo interno.
Il perimetro delle nuove regole
Il decreto riguarda le comunicazioni commerciali collegate alla promozione, vendita o fornitura di prodotti e servizi.
Il perimetro comprende packaging, etichette, siti web, e-commerce, brochure, cataloghi, pubblicità, materiali per la rete vendita e altri canali pubblici. Anche estratti di documenti corporate o di sostenibilità possono assumere rilievo quando vengono utilizzati con finalità promozionali.
La disciplina consumeristica incide in modo diretto sulle imprese B2C. Le realtà B2B ricevono effetti indiretti significativi, soprattutto quando operano in filiere nelle quali clienti e committenti devono dimostrare la solidità delle informazioni comunicate al consumatore finale. Restano rilevanti il D.Lgs. 145/2007, il Codice IAP e il presidio del rischio reputazionale.
La responsabilità formale dei claim
Il punto centrale, dal lato della governance, riguarda l’attribuzione delle responsabilità. Ogni impresa dovrebbe sapere chi raccoglie i dati, chi ne verifica l’attendibilità, chi valuta la coerenza del messaggio e chi autorizza la pubblicazione.
Una procedura adeguata rende tracciabile l’intero percorso decisionale. Conviene strutturare almeno quattro presidi:
- un perimetro chiaro dei claim ambientali, sociali ed ESG utilizzati dall’impresa
- ruoli formalizzati tra funzioni tecniche, sostenibilità, legale, marketing e direzione
- standard documentali per dati, metodologie, certificazioni e fonti
- un processo di approvazione, aggiornamento e conservazione delle evidenze
Questo sistema consente agli organi di amministrazione e controllo di conoscere le esposizioni, verificare la qualità dei presidi e assumere decisioni fondate su informazioni affidabili.
Etichette, obiettivi futuri e verificabilità
Le imprese che utilizzano loghi, bollini o etichette di sostenibilità sviluppati internamente devono verificarne la coerenza con i requisiti della normativa. Dal 27 settembre 2026, tali strumenti dovranno basarsi su uno schema di certificazione conforme oppure essere stabiliti da un’autorità pubblica.
La revisione preventiva permette di aggiornare, sostituire o rimuovere gli elementi che presentano basi documentali insufficienti.
Anche gli obiettivi ambientali futuri richiedono un presidio strutturato. Le dichiarazioni devono poggiare su impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione realistico. Target misurabili, scadenze definite, risorse dedicate e verifiche periodiche da parte di un esperto terzo indipendente trasformano l’ambizione in un impegno governabile.
Greenwashing e greenhushing nella consulenza di sostenibilità
Il sistema di governance deve presidiare due rischi speculari. Il primo è il greenwashing, che si manifesta quando le asserzioni ambientali risultano generiche, poco circostanziate o scarsamente supportate. Lo stesso principio si estende ai claim sociali, etici ed ESG, riconducibili ai fenomeni di sustainability washing o social washing.
Il secondo è il greenhushing, cioè la scelta di ridurre la comunicazione di iniziative concrete per timore di contestazioni. In questo caso l’impresa rinuncia a valorizzare investimenti reali e documentabili.
Entrambi i fenomeni derivano dalla stessa lacuna organizzativa: l’assenza di un collegamento stabile tra dati, evidenze, responsabilità e strategia comunicativa.
La finestra fino al 27 settembre 2026
I mesi che precedono l’applicazione delle nuove regole rappresentano una fase utile per mettere ordine. Mappare i claim esistenti, verificarne le basi documentali, definire ruoli e procedure, aggiornare etichette e materiali commerciali consente di arrivare alla scadenza con un assetto coerente.
Questo lavoro tutela sia l’impresa sia le agenzie che operano per conto di clienti terzi.
Leggere il D.Lgs. 30/2026 come un tema di buona amministrazione permette di superare una gestione episodica della comunicazione ESG. Un claim solido nasce da un processo solido. Quando le evidenze sono raccolte, validate e approvate secondo regole chiare, la comunicazione diventa più credibile e più difendibile nelle relazioni con consumatori, partner commerciali, banche e investitori.
In IPLUS affianchiamo le imprese nella costruzione di un sistema che collega dati, evidenze documentali, ruoli interni e strategia comunicativa. L’assessment ESG fotografa lo stato attuale dei claim, individua le aree di esposizione e definisce una roadmap di adeguamento.
Prepararsi per tempo rafforza conformità, affidabilità e continuità aziendale. Le imprese che strutturano oggi questa infrastruttura trasformano il decreto in un’occasione di solidità e rendono coerente ciò che dichiarano con ciò che possono dimostrare. È un presidio concreto di trasparenza, responsabilità e buona amministrazione.
Inizia adesso il tuo Assessment! È totalmente gratuito!
Takeaways
- Trasforma i green claim in governance, il D.Lgs. 30/2026 sposta la comunicazione ESG dai reparti marketing ai sistemi di amministrazione e controllo
- Presidia il rischio a monte, la frammentazione dei processi interni di raccolta e validazione dei dati è la principale fonte di esposizione reputazionale e legale
- Definisci procedure chiare, serve attribuire ruoli formali, standard documentali e processi di approvazione per ogni affermazione pubblica
- Aggiorna etichette e obiettivi, dal 27 settembre 2026 le nuove regole si applicano anche a loghi di sostenibilità e target ambientali futuri
- Evita greenwashing e greenhushing, un sistema di governance solido previene sia la comunicazione ingannevole sia la rinuncia a valorizzare iniziative reali
Faqs
Da quando si applicano le nuove regole sui green claim?
Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30/2026 si applicano dal 27 settembre 2026. Da quella data, tutte le comunicazioni commerciali che contengono asserzioni ambientali, sociali o ESG dovranno rispettare i requisiti di verificabilità e tracciabilità previsti dalla normativa.
Quali comunicazioni aziendali sono interessate dalla normativa sui green claim?
Il perimetro include packaging, etichette, siti web, e-commerce, brochure, cataloghi, pubblicità e materiali per la rete vendita. La normativa si applica direttamente alle imprese B2C e indirettamente alle realtà B2B che operano in filiere dove i clienti devono dimostrare la solidità delle informazioni al consumatore finale.
Cosa si intende per greenhushing?
Il greenhushing è la scelta di ridurre o evitare la comunicazione di iniziative di sostenibilità concrete e documentabili, per timore di subire contestazioni. Questo comportamento porta l’impresa a rinunciare a valorizzare investimenti reali e a perdere opportunità di posizionamento.
Cosa prevede la normativa per le etichette di sostenibilità interne?
Dal 27 settembre 2026, le etichette di sostenibilità sviluppate internamente dovranno basarsi su uno schema di certificazione conforme oppure essere stabilite da un’autorità pubblica. Le imprese devono verificare la coerenza dei propri loghi e bollini con i requisiti normativi e, se necessario, aggiornarli o rimuoverli.